28-09-2011
Non è soggetta a Iva la vendita di un terreno agricolo che diventa successivamente edificabile per un cambio del piano regolatore indipendente dalla volontà del proprietario del fondo. Lo ha spiegato la Corte di Giustizia Europea con una sentenza del 15 settembre scorso, che ha trattato in modo congiunto i procedimenti C-180/2010 e C-181/2010.
Per non essere soggetta ad Iva, la vendita deve potersi inserire nell’ambito della gestione del patrimonio privato del proprietario del terreno. Al contrario, se per realizzare la vendita il proprietario del terreno intraprende iniziative di commercializzazione fondiaria, mobilitando mezzi simili a quelli dispiegati per un’attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi, il soggetto deve essere considerato come esercente un’attività economica e sarà soggetto all’imposta sul valore aggiunto.
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